Il Decreto del Fare, convertito in legge, modifica il D.Lgs. 28/2010 sulla Mediazione Civile e Commerciale, reintroducendo l’obbligo di tentare una conciliazione nell’ambito di settori con elevata massa di contenzioso relativi a diritti disponibili quali: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, restando ovviamente aperta la possibilità di scegliere volontariamente questo strumento per le altre materie relative a diritti disponibili.

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 9/2012, consiglia e sollecita gli Enti Pubblici al ricorso del tentativo di mediazione, quale metodo stragiudiziale di risoluzione di una controversia, evidenziando i vantaggi dell’istituto sia in relazione alle materie trattate, sia per la semplificazione offerta in termini di tempi e costi.

Inoltre dal gennaio 2017 è diventata obbligatoria anche la mediazione in materia di energia e gas, quindi i consumatori, titolari di un’utenza di energia elettrica o  gas, possono oggi risolvere le controversie col fornitore mediante la conciliazione attivabile presso gli Organismi iscritti al Registro dell’l’Autorità o attraverso lo stesso servizio fornito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La conciliazione è uno strumento che aiuta a risolvere le controversie che possono insorgere tra clienti e esercenti, evitando di ricorrere a vie giudiziarie.

I vantaggi e le agevolazioni fiscali legati al ricorso alla mediazione sono numerosi. Grazie a questo procedimento, le parti vengono invitate a evitare lo scontro diretto e a riallacciare un dialogo costruttivo. I benefici sono evidenti, anche sotto il profilo emotivo, sia nell’immediato, sia con riguardo al futuro, basti pensare ai casi in cui le parti coinvolte ritengono importante non solo risolvere la controversia ma anche riuscire a mantenere la relazione, il che si verifica frequentemente sia nei rapporti di natura commerciale sia di altro tipo.

L’istituto della mediazione offre, inoltre, vantaggi sia nell’abbattimento dei tempi, che nella riduzione dell’incertezza circa l’esito del procedimento (con l’auspicato accordo di conciliazione) e attribuisce significativi benefici giuridici e fiscali.

Nel settore della telefonia, l’esperimento del tentativo di conciliazione è invece obbligatorio e attivo da diversi anni. L’utente per problemi che riguardano fatture, linea, disservizi, contratti e tutto quello che è inerente alla telefonia e alla pay-tv (non il canone RAI) può attivare il procedimento di conciliazione che si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Gli utenti, personalmente o rappresentati, e gli operatori di comunicazioni possono incontrarsi quindi e tentare di risolvere la questione.

La procedura di mediazione offre quindi notevoli vantaggi:

Veloce – la procedura di mediazione si conclude in breve tempo ( alcuni mesi a seconda della tipologia).

Economica – i costi (chiari fin dall’inizio della procedura) risultano essere molto contenuti con importanti agevolazioni fiscali.

Riservata – la mediazione è un procedimento caratterizzato da una rigorosa riservatezza. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono nel corso del procedimento di mediazione sono soggetti all’espresso obbligo di non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento medesimo, anche durante le sessioni separate. Salvo esplicito consenso delle parti, tali informazioni non sono utilizzabili in sede processuale.

Semplice – la mediazione consente di elaborare un numero molto ampio di alternative e di adattare soluzioni con caratteristiche peculiari, specifiche per i singoli casi. Si svolge secondo modalità molto semplici e informali.

Efficace – la mediazione consente di elaborare soluzioni che siano davvero di reciproca soddisfazione delle parti.