F.A.Q.

Che differenza c’è tra mediazione, arbitrato e conciliazione?

Spesso i termini di conciliazione e mediazione vengono utilizzati come sinonimi. Precisamente, nel diritto italiano, la mediazione rappresenta l’attività svolta dal mediatore e quindi il procedimento, mentre la conciliazione è il momento finale della mediazione quale risultato. La mediazione è condotta dal mediatore, un esperto imparziale che facilita l’accordo ma non prende alcuna posizione, mentre la procedura di arbitrato vede come soggetto l’arbitro, un professionista che viene chiamato ad emettere una vera e propria decisione (c.d. lodo arbitrale).

Che valore ha un lodo arbitrale emesso da un arbitro?

La parte che intende fare eseguire il lodo ne propone istanza nella cancelleria del tribunale. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

Che succede se la parte convenuta non si presenta nella procedura arbitrale?

La mancata partecipazione alla procedura arbitrale non inficia sull’efficacia esecutiva del lodo arbitrale che potrà essere fatto valere anche nei confronti della parte rimasta contumace.

Si può impugnare un lodo arbitrale?

Un lodo arbitrale può essere impugnato davanti la Corte d’Appello per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo entro 90 giorni dalla notifica e comunque entro l’anno dalla data dell’ultima sottoscrizione del lodo. Per tutte le aziende e i professionisti che vogliano inserire la suddetta clausola nei propri contratti in armonia con il resto dell’articolato, SICOME offre gratuitamente la propria assistenza

Esempio di TESTO CLAUSOLA COMPROMISSORIA DA INSERIRE NEI PROPRI CONTRATTI*
(l’ultimo paragrafo della clausola va aggiunto solo nei contratti rivolti al consumatore)

Art.  – Clausola di mediazione civile e arbitrato
Le parti concordano che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale di SICOME SC, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. All’uopo le parti, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto  incaricato di espletare la procedura di arbitrato l’Organismo di Mediazione e Arbitrato SICOME SC iscritto al n. 535 del registro tenuto dal Ministero di Giustizia.