L’Arbitrato è previsto dall’art. 808 del codice di procedura civile ed è anch’esso un sistema di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria ma, a differenza del Mediatore, l’Arbitro ha un potere decisorio, decide cioè la soluzione della controversia con un lodo arbitrale .

L’arbitrato trova la sua fonte in un atto di autonomia privata, la convenzione arbitrale, espressione con la quale si vuole ricomprendere sia il compromesso, sia la clausola compromissoria, sia la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Il compromesso, ai sensi dell’art. 807 c.p.c., è il patto che le parti stipulano per deferire a terzi una o più controversie tra esse già insorte in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale. La clausola compromissoria, ex art. 808 c.p.c., è la clausola inserita in quel contratto o atto separato attraverso la quale vengono assoggettate ad arbitrato le controversie, future ed eventuali, nascenti da un determinato rapporto sostanziale di tipo contrattuale. Con la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale le parti possono stabilire, ai sensi di quanto dispone l’art. 808bis c.p.c., che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati.

SCEGLIERE L’ARBITRATO

Si può inserire nei contratti stipulati con i propri partner, fornitori e clienti la clausola di mediazione civile e arbitrato, cosicché tutte le parti contrattuali si impegnano a risolvere tutte le eventuali controversie future con lo strumento della mediazione civile ovvero con l’arbitrato.

Inoltre le parti possono scegliere lo strumento dell’arbitrato volontariamente, anche senza la presenza nel contratto della clausola compromissoria.

VANTAGGI:

  • E’ una procedura veloce, dura un paio di mesi (massimo 120/240 giorni a seconda dei casi);
  • E’ una procedura economica, i costi sono già stabiliti all’inizio (da una tabella depositata) e fissi;
  • E’ una procedura efficace: il lodo arbitrale risolve definitivamente la controversia e, grazie alla clausola compromissoria sottoscritta in fase di stesura contrattuale, è vincolante per la parte chiamata, anche se la stessa non ha partecipato alla procedura.

IL PROCESSO ARBITRALE:

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo.

La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

  1. la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per interrompere il corso della prescrizione;
  2. la domanda di arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati, è trascrivibile.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario.

Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato.

Tipi di arbitrato:

  • Rituale: quando, conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.
  • Irrituale: quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale; il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio.
  • Secondo diritto: quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
  • Secondo equità: quando gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
  • Amministrato: quando le parti richiedono l’intervento di un Ente o un’Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati. Ad
  • Documentale: quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali. E’ una procedura rapida ed economica, e particolarmente indicata in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti rinunciano all’audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.

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